Art. 25.
(Istituti musicali pareggiati).

      1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, come modificato dall'articolo 20 della presente legge, gli istituti musicali pareggiati vengono gradualmente statizzati e trasformati in conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei conservatori di musica.

 

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